Riders: Corte d’Appello di Torino sentenza n. 26/2019
La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 26/2019 pubbl. il 04/02/2019 ha parzialmente accolto le richieste degli ex riders di Foodora.
Il lavoratore etero-organizzato, pur mantenendo la sua natura di autonomo, ha diritto, sotto il punto di vista retributivo e previdenziale, allo stesso trattamento dei lavoratori subordinati.
Ciò in virtù dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015, secondo cui “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“.
Ne deriva che i raiders sono “un terzo genere”: lavoratori autonomi ma con qualche tutela da dipendente subordinato.
In allegato la Sentenza della Corte di Appello di Torino n. 26/2019
Read MoreLe transazioni nelle controversie di Lavoro
L’inaugurata attività della Commissione Giuslavoristi della Camera Civile di Viterbo, con il coinvolgimento del Dott. Mauro Ianigro, Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dell’ANCL, ha permesso di avviare fruttuose collaborazioni che daranno vita ad una progettualità capace di coinvolgere la rete dei professionisti ed offrire un’efficace informazione ai cittadini sugli strumenti di conciliazione in un momento di grandi difficoltà per il mondo del lavoro.
Avv. Rosita Ponticiello – Presidente Camera Civile di Viterbo
Avv. Matteo Moscioni – Presidente Commissione Giuslavoristi Camera Civile di Viterbo
Di seguito il materiale dell’evento:
- Slides: Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo
- Linee Guida Certificazione dei Contratti – Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
- Slides – Offerta Conciliativa facoltativa Jobs Act – Consulente del Lavoro Anna Calabrò
Moduli Ispettorato territoriali del lavoro
- Modulo-INL -22- Deferimento-via-arbitrale-controversia-a-commissione-di-conciliazione
- Modulo-INL -21- Istanza-tentativo-conciliazione-datore lavoro
- Modulo-INL -21-2- Istanza-tentativo-conciliazione-congiunta
- Modulo-INL -21-1- Istanza-tentativo-conciliazione-lavoratore
- Modulo-INL – 20- Istanza-tentativo-conciliazione-licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo
- Modulo-INL -14- Istanza-costituzione-collegio-conciliazione-arbitrato
- Modulo-INL -23- Istanza-tentativo-conciliazione-facoltativa-a-tutele-crescenti
Galleria Foto Evento
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La Corte Costituzionale interviene sul regime del licenziamento illegittimo nel Jobs Act
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale del Lavoro di Roma, non per la tendenziale eliminazione della reintegrazione tra le tutele previste dal jobs act in ipotesi di licenziamento, ma proprio per le problematiche legate al meccanismo di quantificazione dell’indennizzo.
La questione si manifesta di notevole importanza e comporta la necessità di chiedersi quali siano gli effetti di tale caducazione sui licenziamenti già irrogati e sui contenziosi pendenti, e quale sia il perimetro di applicazione temporale.
Commissione Giuslavoristi
Il Presidente
Avv. Matteo Moscioni
I riders (Foodora) sono lavoratori autonomi perché non etero-organizzati.
Gentili Colleghi,
pongo alla V\s cortese attenzione la recente pronuncia del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, sul caso Foodora, la prima in Italia, la quale in materia giuslavoristica ha avuto un importante eco nazionale.
Sono state, infatti, pubblicate il 07/05/2018 le motivazioni del provvedimento con il quale il Giudice del Lavoro di Torino ha negato ai fattorini di Foodora (www.foodora.it) lo status di lavoratori subordinati.
Nello specifico, il Tribunale ha statuito che il rapporto di lavoro dei “riders” è caratterizzato dal fatto che “i ricorrenti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa ed il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla”.
I riders potevano dare o non la propria disponibilità a lavorare (compenso € 5.60 lorde\ora) in una determinata fascia oraria.
Dall’altra parte, l’Azienda era libera di non recepire la disponibilità e di non chiamare il fattorino.
Pertanto, esclusa la subordinazione, sono state respinte tutte le domande che su tale accertamento si basavano.
Respinte anche le doglianze sulla violazione del codice della privacy.
In allegato troverete la sentenza per esteso.
Cari Saluti
Commissione Giuslavoristi
Il Presidente
Avv. Matteo Moscioni
Comunicazione Associati – Sentenza Tribunale di Torino caso Foodora – Avv. Matteo Moscioni
Sentenza Tribunale di Torino n. 778/2018 del 07/05/2018
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